Statuto dell'Associazione Sagre dal gjâl

(in via di approvazione)

Titolo I: COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

ART. 1 - Costituzione

L'Associazione Sagre dal Gjal, già operante dal 1972, è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, apartitico e aconfessionale e non ha fini di lucro. Si fonda sui principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti tra gli associati e di elettività e gratuità delle cariche associative.

ART. 2 - Scopi

L'Associazione organizza e tramanda la “Sagre dal gjâl”, festa paesana tradizionale che, da quando si ha memoria, si svolge una volta all'anno in Sant'Andrat dello Judrio - località Gallo che fa parte della frazione.

L’Associazione si propone, inoltre, di organizzare manifestazioni ed iniziative di vario genere (culturali, di spettacolo ed intrattenimento, ricreative, folcloristiche ed artistiche in generale), i cui contenuti si ispirino ai valori umani e sociali, sia per valorizzare l’economia del luogo che per tutelare le tradizioni della popolazione residente. Tali manifestazioni ed iniziative possono essere mostre, concorsi, esposizioni d'arte, concerti, feste paesane, progetti culturali, incontri, dibattiti, convegni, corsi, laboratori, seminari, letture, creazione e divulgazione di pubblicazioni (giornalini, opuscoli, bollettini e volantini).

ART. 3 - Prerogative

Per esercitare le sue attività l’Associazione potrà, tra l’altro:

• stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l’esclusione di altri, l’accensione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in convenzione o comodato o l’acquisto di immobili - quali fabbricati e terreni - di attrezzature e di impianti ritenuti necessari o utili allo svolgimento dell’attività sociale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

• inoltrare richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche;

• amministrare e gestire, con possibilità di concederli in affitto o in comodato d’uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;

• partecipare nella e/o favorire la costituzione di enti, istituzioni, associazioni e organismi in genere le cui finalità ed iniziative siano rispondenti agli scopi dell’Associazione;

• sviluppare rapporti e collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e per anziani, enti privati e fondazioni, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei fini sociali;

• stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;

• partecipare, al fine di far conoscere la propria attività, a concorsi, rassegne, festival e manifestazioni artistiche e culturali in generale a carattere internazionale, nazionale e locale nelle quali saranno particolarmente curati l’organizzazione e la propaganda;

• avvalersi, per raggiungere i propri scopi, delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto, anche occasionali, nonché dell’apporto di lavoro subordinato forniti da persone fisiche esterne o interne all’Associazione, limitatamente all’intento di assicurare il regolare funzionamento delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o qualificare e specializzare le proprie attività;

• stipulare convenzioni con terze associazioni, con ditte ed enti in genere a supporto delle attività proprie, onde offrire opportunità e facilitazioni per l’espletamento delle attività istituzionali proposte dall’Associazione;

• accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;

• organizzare viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli associati;

• offrire sostegno e collaborazione, contributi, liberalità e partecipazioni a associazioni, enti pubblici e privati, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, Parrocchie, Onlus e Organizzazioni non governative;

• svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - Sede

L’Associazione Sagre dal Gjal ha sede in Sant Andrât del Judrio nel comune di Corno di Rosazzo (UD), via Judrio n. 20, e il suo numero di codice fiscale è 94030860301.

Titolo II: SOCI

ART. 5 - Diritti e doveri

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. La qualifica di socio non ha limiti né di tempo né operativi. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli appositi regolamenti interni. Tra i soci esistono parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per l’elezione degli organi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno dieci mesi.

ART. 6 - Ammissione

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda di iscrizione all'Associazione indirizzata al Presidente.

È compito del Consiglio Direttivo valutare l’accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione decisa dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

L’accettazione è seguita dall’iscrizione al Libro Soci e comporta la qualifica di Socio. I Soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.

La quota associativa, qualora richiesta in sede di prima iscrizione o di rinnovo iscrizione da parte dei soci, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 7 - Decadenza

Sono previsti tre casi che comportano la decadenza di un socio: dimissioni, radiazione, scioglimento dell'Associazione.

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di accettarle. L'accettazione decisa dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può deliberare la radiazione di un socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e/o arreca danni morali o materiali all’Associazione. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

In caso di scioglimento dell’Associazione tutti i Soci decadono automaticamente.

Titolo III: ORGANI SOCIALI E CARICHE SOCIALI

ART. 8 - Organi e cariche dell'Associazione

Sono organi collegiali dell'Associazione Sagre dal gjâl:

• l'Assemblea Generale dei Soci;

• il Consiglio Direttivo.

Sono cariche sociali dell'Associazione Sagre dal gjâl:

• il Presidente;

• il Vicepresidente;

• il Segretario.

ART. 9 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Presidente da almeno un terzo degli associati che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Sarà cura del Presidente assicurarsi che ad ogni associato sia pervenuta la convocazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima, la convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà almeno quindici giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamene costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, l'Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Ogni Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da uno dei Soci legittimamente intervenute all'Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

L’Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'Assemblea elegge direttamente il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Queste tre cariche fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Se previsto che il Consiglio Direttivo sia composto in numero superiore a tre, l'Assemblea elegge anche gli ulteriori consiglieri.

Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale.

Di ogni assemblea si dovrà redigere, a cura del Segretario, apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Presidente a garantirne la massima diffusione.

L’Assemblea ordinaria:

• provvede, in occasione dell’elezione per il rinnovo delle cariche sociali, alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e di eventuali altri membri del Consiglio Direttivo;

• delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti e di eventuali interventi straordinari;

• approva il rendiconto consuntivo;

• delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.

• decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

• approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

• approvazione e modificazione dello statuto sociale;

• atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

• designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;

• scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuale dell’Associazione.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure richiesta da almeno la metà dei consiglieri che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione del Consiglio Direttivo devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Presidente atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi dell’Associazione, può avvalersi anche dell’attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Può altresì avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. L’espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo:

• delibera sulle domande di ammissione dei soci;

• formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e relaziona, in merito, all’Assemblea;

• redige, in collaborazione con il Segretario e con eventuali consulenti esterni, i rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

• attua le finalità previste dallo statuto e le deliberazioni assunte dall’Assemblea;

• redige i regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci

• assicura un corretto uso degli immobili, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;

• decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere agli stessi;

• decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio .

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo di cui fa parte e può essere rieletto.

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. È il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

La firma del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario sono disgiunte per le operazioni di ordinaria amministrazione. La firma del Presidente e del Vice Presidente sono congiunte per le operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Presidente:

• convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;

• coordina l’attività del Consiglio direttivo;

• rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal Consiglio direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;

• cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

• sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell’Associazione;

• verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;

• stipula e sottoscrive atti, contratti, accordi e convenzioni inerenti l’attività dell'Associazione;

• partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;

• promuove tutti gli atti e tutte le manifestazioni che tornano a vantaggio dell’Associazione;

• è responsabile in solido con il Consiglio direttivo degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che firma in rappresentanza dell’Associazione;

• ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il Consiglio direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal Consiglio stesso alla prima occasione utile.

ART. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo di cui fa parte e può essere rieletto.

Al Vicepresidente sono riservati tutti i poteri del Presidente se quest’ultimo viene a mancare o è impedito nell’esercizio della sua funzione. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e può da quest’ultimo venir delegato per l’espletamento di specifici incarichi e funzioni.

ART. 13 - Il Segretario

Il Presidente:

• convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;

• coordina l’attività del Consiglio direttivo;

• rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi con facoltà, delegata dal Consiglio direttivo, di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e di operare sugli stessi;

• cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

• sorveglia sul buon andamento gestionale ed amministrativo dell’Associazione;

• verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne propone la revisione ove si presenti la necessità;

• stipula e sottoscrive atti, contratti, accordi e convenzioni inerenti l’attività dell'Associazione;

• partecipa alla predisposizione dei rendiconti da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;

• promuove tutti gli atti e tutte le manifestazioni che tornano a vantaggio dell’Associazione;

• è responsabile in solido con il Consiglio direttivo degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che firma in rappresentanza dell’Associazione;

• ha il potere di prendere decisioni immediate quando non sia possibile riunire il Consiglio direttivo, decisioni che dovranno essere tuttavia ratificate dal Consiglio stesso alla prima occasione utile.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo di cui fa parte e può essere rieletto.

Egli cura il disbrigo degli affari ordinari ed in genere ogni compito a lui affidato dal Consiglio, dal quale riceve le direttive. Partecipa alle sedute dello stesso Consiglio ed alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

Il Segretario:

• verbalizza le sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e si occupa della tenuta e dell’aggiornamento del libro soci;

• cura la corrispondenza dell’Associazione coadiuvato dal Presidente;

• collabora nelle singole attività con i componenti del Consiglio direttivo;

• gestisce, anche in collaborazione con professionisti e/o società di consulenza esterni all’Associazione, la contabilità economica , finanziaria e patrimoniale dell’Associazione e verifica che ogni singolo movimento sia accompagnato da una pezza giustificativa;

• presenta, nella seduta ordinaria dell’Assemblea dei soci, i rendiconti consuntivo e preventivo preparati di concerto con il Consiglio Direttivo;

• controlla i conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione.


Titolo IV: ENTRATE e PATRIMONIO

ART. 14 - Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituiti:

• da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, celebrazioni, ricorrenze e sottoscrizioni, anche a premi;

• da contributi dello stato, delle regioni, dei comuni e degli enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

• da donazioni, lasciti testamentari, legati, rimborsi, contributi ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

• da rimborsi derivanti da convenzioni;

• da entrate derivanti da attività commerciali e produttive a carattere marginale;

• da entrate per la vendita di biglietti di ingresso Siae o per offerte di denaro libere in occasione di attività dell’Associazione aperte al pubblico;

• dai beni strumentali acquistati dall’Associazione;

• da ogni altro provento e da ogni entrata od acquisizione compatibili con le finalità dell’Associazione;

• da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

• dalla stipula con terzi di contratti di natura commerciale come ad esempio contratti di sponsorizzazione e di abbinamento pubblicitario.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dagli immobili, dagli impianti, dalle strutture e dalle attrezzature. Tale patrimonio è a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - Rendiconto

L’esercizio sociale ed amministrativo coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo redige, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto consuntivo dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto il Consiglio Direttivo deve provvedere a distribuire ai soci presenti in assemblea, prima della relativa discussione, copia del rendiconto stesso.

Il rendiconto, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Titolo V: REVISIONE E SCIOGLIMENTO

ART. 17 – Modifiche statuarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino la metà più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei tre quarti dei presenti all’Assemblea straordinaria. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

ART. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, agli eventuali regolamenti interni dell’Associazione e alle vigenti norme in materia di associazionismo no profit.